Istituto Tutela Consumatori
UN PROGETTO DELL' ISTITUTO TUTELA PRODUTTORI ITALIANI

Art.1) DENOMINAZIONE-SEDE 
E' costituita l'Associazione Consumatori Italiani senza fini di lucro denominata "ISTITUTO TUTELA CONSUMATORI”. Essa ha sede a Fermo (FM) alla via Carlo Cattaneo 1.

Art.2) DURATA
La durata dell'Associazione è fissata in venti anni: la durata potrà essere prorogata, o anticipatamente sciolta, con delibera dell'Assemblea straordinaria.

Art.3) SCOPI

Gli scopi dell'Associazione sono:

  • difendere e tutelare il consumatore nell'ambito dell'acquisto dei prodotti e servizi sia in Italia che all'estero.
  • difendere e garantire il consumatore mediante assistenza e consulenze ed azioni individuali e collettive legali e non.
  • attuare opportune iniziative tendenti al perfezionamento ed al miglioramento degli aspetti informativi e di garanzia in ordine ai valori dei prodotti e dei servizi.
  • esercitare un'attività di vigilanza sulle garanzie prospettate e rilasciate dai produttori, importatori ed erogatori di servizi.
  • promuovere, favorire,organizzare tutte quelle iniziative intese a creare la corretta trasparenza, conoscenza, formazione e partecipazione del cittadino alla piu ampia funzionalità dei prodotti e dei servizi per la piena soddisfazione del consumatore

Art.4) OGGETTO
L'Associazione promuove ogni iniziativa intesa a valorizzare il consumatore assumendo i seguenti compiti:

  • Tutelare, valorizzare e promuovere con qualsiasi azione e mezzo .
    - individuare, selezionare e segnalare qualificate opportunità imprenditoriali interne ed internazionali;
    - istituire centri studi, archivi, lettere, notiziari, riviste e siti internet per la diffusione di informazioni per i cittadini
    - organizzare convegni, dibattiti, incontri, riunioni nonchè delegazioni e/o missioni economiche in Italia ed all'estero;
  • Gestire e promuovere corsi di istruzione tecnico-professionale, qualificazione e perfezionamento con coordinamento con gli enti locali, regionali e statali pubblici e privati;
  • Promuovere e concorrere alla attivazione di iniziative ad elevato contenuto innovativo di processi, di prodotto e di organizzazione sia in Italia che all'estero.

 
Art.5) SOCI

Possono essere ammessi all'Associazione quali soci, purchè ne facciano richiesta, tutti i consumatori italiani che hanno i requisiti previsti dalla lett. a) dell'art.3 del presente statuto. Inoltre sono soci a pieno titolo i fondatori dell'Associazione. Gli enti pubblici ed i Produttori Italiani interessati alla tutela dei consumatori , possono richiedere di far parte dell'Associazione in qualità di soci sostenitori. + PARTNER 
Art.6) AMMISSIONE DEI SOCI 
La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo dell'Associazione. Sulla domanda decide il Consiglio Direttivo su conforme parere consultivo del Comitato Tecnico di settore. Il nuovo ammesso sarà iscritto nel libro soci all'atto della relativa delibera del Consiglio Direttivo.

Art.7) OBBLIGHI DEL SOCIO
soci hanno l'obbligo:

  • di osservare lo statuto, il regolamento dallo stesso previsto e di attenersi alle delibere prese dagli Organi sociali;
  • di versare i contributi stabiliti a norma del presente statuto;
  • di utilizzare i marchi ed i contrassegni definiti dall'Associazione.

Art.8) DIRITTI DEL SOCI
Fermi restando gli obblighi di cui all'art.7, l'appartenenza all'Associazione dà diritto al socio di ottenere:

  • la tessera di socio sempre che questa risponda alle norme regolamentari salvo il rispetto delle normative di legge, anche inderogabili, in materia);
  • le assistenze ed i vantaggi previsti dal presente Statuto.

Art.9) PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO 
La qualità di socio si perde per recesso, decadenza ed esclusione. Il recesso è consentito al socio che abbia cessato l'attività o al socio che ne faccia richiesta, purché tale richiesta sia inviata mediante e.mail o sms. che dovrà pervenire all'Associazione entro il 30 di ogni mese, dandosi comunque atto che il recesso sarà efficace solo per l'esercizio successivo al decorso dei detti novanta giorni, salvo sempre il pagamento di qualsiasi eventuale residuo
ancora dovuto. La relativa comunicazione dovrà essere fatta dall'interessato entro 60 giorni dalla data dell'evento che ha determinato il recesso. La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo su conforme parere del Comitato Tecnico, a quel socio che si sia reso colpevole di infrazione statutaria o regolamentare o di altri atti che abbiano arrecato nocumento all'immagine del marchio e dell'Associazione. Contro le deliberazioni prese a norma dell'art.6 e 9 l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento che decide inappellabilmente. La perdita della qualità di socio, per qualunque motivo, non comporta alcun diritto alla restituzione dei contributi versati né alcun diritto alla liquidazione di quota del Fondo sociale.
Art.10) FONDO SOCIALE
Il fondo sociale è costituito:

  1. dalle quote di amministrazione dei soci;
  2. dai versamenti effettuati dai fondatori originari, dai versamenti ulteriori di detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
  3. dai contributi annuali e straordinari fissati dal Consiglio
  4. dai contributi di Enti o privati;
  5. dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
  6. dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
  7. dai beni mobili ed immobili di qualsiasi specie 
  8. dai proventi di attività commerciali dirette o indirette.

La quota di iscrizione e la quota annuale saranno stabilite annualmente dall'Assemblea dei soci.
Per tutta la durata dell'Associazione i soci non possono chiedere la divisione del Fondo ed i creditori particolari dai
soci non possono far valere i loro diritti sul Fondo medesimo.
Art.11) ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo consta di due parti: del
rendiconto della gestione e dello stato patrimoniale.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede a predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea.

Il bilancio e la prima nota cassa debbono essere pubblici e consultabili dai soci anche senza espressa richiesta

Art.12) ORGANI SOCIALI 
Sono organi dell'Associazione:

  1. l'Assemblea dei soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. il Segretario


Art.13) L'ASSEMBLEA ORDINARIA
L'Assemblea ordinaria dei soci si riunisce almeno una volta all'anno per:

  1. l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo;
  2. le nomine del Consiglio Direttivo;
  3. la delibera sugli indirizzi generali attinenti alla gestione dell'Associazione;
  4. l'approvazione dei regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
  5. la delibera sull'eventuale destinazione degli utili di gestione.
    L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente ogni
    qualvolta questi lo ritenga opportuno da almeno la metà dei soci. Le richieste devono essere motivate con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Art.14) L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sulla proroga della durata dell'Associazione, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e negli altri casi previsti dalla legge.
Art.15) CONVOCAZIONI E COMPITI DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso affisso nella sede sociale, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso deve essere comunicato ai soci con lettera raccomandata o fax o e-mail venti giorni prima dell'Assemblea. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede associativa purchè in Italia. Le Assemblee dei soci, sia ordinarie che straordinarie, sono valide in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Per le delibere dell'assemblea ordinaria occorre un quorum
deliberativo della maggioranza semplice (ossia della
maggioranza dei presenti). Per le delibere dell'assemblea straordinaria occorre un quorum deliberativo della maggioranza assoluta (ossia della maggioranza dei soci aventi diritto al voto). Le proposte di modifica dello Statuto e proroga dell'Associazione debbono essere comunicate ai soci unitamente alla convocazione. Le deliberazioni delle Assemblee Ordinarie devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I verbali delle Assemblee Straordinarie devono essere redatti da un Notaio. Le votazioni, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, si fanno normalmente per alzata di mano, sempre che l'Assemblea, a maggioranza, non disponga diversamente con decisioni da prendersi per alzata di mano. Per scheda segreta devono farsi le votazioni su argomenti riguardanti le persone ed i membri del Consiglio Direttivo. L'Assemblea è presieduta normalmente dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in sua assenza dal Vice Presidente o dal socio più anziano. Il Presidente nomina il Segretario.
Art.16) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo dell'Associazione ed è investito dei più ampi poteri per il suo funzionamento.
Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di venti membri. Spetta al Consiglio Direttivo:


  1. curare la gestione ordinaria dell'Assemblea;
  2. curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
  3. deliberare la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria;
  4. deliberare sull'ammissione, il recesso e la decadenza dei soci e sull'eventuale esclusione degli stessi;
  5. approvare i bilanci preventivi e consuntivi prima di presentarli all'Assemblea dei soci;
  6. assumere e licenziare il personale, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
  7. istituire uno o più Comitati Tecnici nominandone i componenti;
  8. fissare la quota di ammissione dei soci e le quote annuali;
  9. predisporre i Regolamenti di cui all'art.3 da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  10. deliberare sulle azioni giudiziarie attive e passive, transigere e compromettere in arbitri, comprare e vendere immobili, rinunciare ad ipoteche legali, acconsentire iscrizioni, cancellazioni, postergazioni di ipoteche, fare operazioni col debito pubblico, con la Cassa Depositi e Prestiti e con ogni altro ufficio sia pubblico che privato.


Art.17) MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente. Ad essi potrà delegare, in quanto delegabili per legge, tutti gli oggetti di cui all'art.16. I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di impedimento, dimissioni o altro ostacolo all'esercizio del mandato (e in tutti gli altri casi in cui il Consigliere non può o non vuole esercitare la carica), durante il corso del triennio, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione dei Consiglieri mancanti (scegliendoli principalmente nell'ordine tra i primi dei non eletti dell'ultima elezione e successivamente per cooptazione tra gli associati ritenuti meritevoli). I Consiglieri così eletti rimangono in funzione fino alla rinnovazione del Consiglio. Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei Consiglieri si applica l'art.2386 c.c.. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che Egli lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta domanda da un terzo dei Consiglieri e si riunisce anche fuori dalla sede associativa purchè in Italia. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. A parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente. Nelle votazioni segrete la parità dei voti comporta la rielezione della proposta.

Art.18) RIMBORSO SPESE, EMOLUMENTI E MEDAGLIE 
Ai componenti il Consiglio Direttivo spetta il rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione nell'esercizio delle loro mansioni. Inoltre l'Assemblea può deliberare l'attribuzione di emolumenti e di medaglie di presenza agli stessi Consiglieri, ai componenti il Comitato Tecnico ed al Collegio dei Probiviri.

Art.19) IL PRESIDENTE
Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea ed al Consiglio Direttivo, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione. Il Presidente presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo ed i Comitati Tecnici, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre, per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea corredandoli di idonee relazioni. Il Presidente del Consiglio Direttivo è Presidente dell'Associazione e ne ha quindi la rappresentanza legale e la firma sociale. Nei casi di assenza, impedimento, incompatibilità o malattia del Presidente tutte le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente a ciò designato.


Art.20) LIQUIDAZIONE
In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea dei soci nominerà uno o più Liquidatori, i quali dovranno redigere il Bilancio dell'Associazione. Il riparto del risultato di Bilancio dovrà essere devoluto ad Associazioni o Consorzi che hanno scopo di lucro. Le spese della liquidazione graveranno sul fondo sociale e,se questo non sarà sufficiente a coprirle, esse graveranno pro-quota su ogni socio.
Art.21) RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE
Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile vigente.

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